PER I LAVORI PRIVATI
AL FINE DI NON INCORRERE ALLA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA
DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA DIA

 
AI SENSI DEI:
D.Lgs 251/2004
D.Lgs 81/08 del 09.04.2008
DPR 380/01 Testo Unico Edilizia - art. 23
 
Il committente deve trasmettere all’Amministrazione Comunale, prima dell’inizio dei 
lavori (o all'atto di presentazione della DIA), la documentazione di ogni impresa esecutrice relativa all’idoneità tecnico-professionale:
1. iscrizione alla Camera di Commercio, 
2. iscrizione agli Istituti Previdenziali e alla Cassa Edile,
3. dichiarazione da parte dell'impresa dell'applicazione del contratto collettivo di settore utilizzato
    e dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
4. copia della notifica preliminare ASL ed Ispettorato del lavoro
5. dichiarazione da parte del responsabile dei lavori di aver proceduto alle verifiche
    sul possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale detenuti dalle imprese
    ai sensi dell'art. 90 comma 9 del D. Lgs. 81/2008
 
Nel caso di variazione dell’impresa esecutrice, va inoltrato all’Amministrazione Comunale il DURC 
dell’impresa che materialmente eseguirà i lavori.
La mancanza del DURC o l’attestazione di irregolarità contributiva contenuta nel DURC comportano la 
sospensione dell’efficacia del permesso di costruire o della DIA
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